Art. 3.
(Sanzione penale).

      1. Il manager pubblico che direttamente o per interposta persona o con atti simulati prende interesse privato in proprio o in associazione con terzi, in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ruolo, o attribuisce incarichi ovvero effettua nomine di propria competenza in carenza dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 euro a 1.000.000 di euro.